Bruciare CSS non è economia circolare!


 

La recente sentenza del Tar del Lazio sull'utilizzo dei Combustibili Solidi Secondari (il famigerato #CSS) nei cementifici ha trovato spazio anche sulle pagine di Brescia Oggi dove il direttore tecnico di Italcementi (che di recente ha acquistato il cementificio di Tavernola Bergamasca) ha serenamente detto che loro sono un modello di #economiacircolare. Ora, è indiscutibile che quando è stato approvato il decreto Clini [ministro dell'ambiente (sic!) del governo Berlusconi] nel 2013 bruciare rifiuti fosse considerato "recupero energetico", rispondente alla direttiva dell'Unione Europea del 2008. Tuttavia vorrei far presente al dottor Rizzo che nel frattempo un po' di acqua è passata sotto i ponti e l'Unione Europea, nel maggio del 2018, ha emanato un altro paio di direttive (la 850 e la 851) cambiando un po' le cose, soprattutto in merito al cosiddetto “recupero” dei rifiuti e stabilendo che soltanto il “recupero di materia” può essere definito virtuoso.Il “recupero energetico, l’incenerimento e il co-incenerimento” (quale appunto il caso della combustione del CSS) non sono pertanto considerati "riciclo" e rappresentano delle "perdite" dell’economia circolare.

La direttiva UE 2018/851, alla fine del punto 5 (a pag. 23), afferma infatti che: "i materiali (...) da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire (...) non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio."
Pertanto, viene a mancare il principio su cui si fondava la scelta del Decreto Clini di favorire l’utilizzo del CSS nei cementifici.
Inoltre, i Decreti Legislativi n. 116 e 121 del 3 settembre 2020 hanno recepito le suddette Direttive Europee rendendo i loro dettami un inequivocabile dato di fatto nell’ordinamento italiano.
Oggi, pertanto, in base alla normativa vigente si può affermare che:
1. Il "recupero di energia" da rifiuto è escluso dagli obiettivi dell’Unione Europea. Il recupero dei rifiuti che gli Stati dell'Unione Europea devono perseguire è solo tramite il "recupero di materia".
2. Il CSS non può più essere contabilizzato nella quota di rifiuto “riciclato” ed utile a perseguire l’economia circolare;
3. L’utilizzo del CSS nei cementifici non è obiettivo prioritario rispetto alle altre operazioni di recupero di materiale potenzialmente combustibile (legna, plastica, ecc.);
4. La quota di rifiuti solidi urbani da mandare a smaltimento può essere ridotta, per raggiungere gli obiettivi al 2035 – inferiori al 10%, favorendo il recupero di materia anziché l’incenerimento.
E proprio in conseguenza di tutto questo, a novembre del 2020 l'Unione Europea ha infatti escluso gli impianti che fanno il mero “recupero di energia” da qualsiasi forma di incentivo o sostegno economico.
Per quanto riguarda poi il caso del cementificio di Tavernola Bergamasca, Italcementi ha chiesto l'autorizzazione alla Provincia di Bergamo di poter bruciare CSS senza però effettuare una Valutazione di Impatto Ambientale. E, guarda un po', anche il comma 2 dell’articolo 1 del Decreto Clini subordina l’utilizzo del CSS nei cementifici al fatto che ciò avvenga “senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente, e in particolare senza:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”.
Siamo certi che tutto ciò non avvenga in riva ad un lago? Noi qualche serio dubbio l'abbiamo. Nel frattempo aspettiamo fiduciosi l'ennesimo ricorso al TAR compiuto dall'Amministrazione di Tavernola Bergamasca.

Giorgio Elitropi Associazione 5R Zero Sprechi

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