E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il tanto atteso Decreto Ministeriale, tanto atteso perché finalmente fa un po’ di chiarezza su una materia che, sino ad ora, era stata lasciata alle varie interpretazioni dei gestori di rifiuti. Adesso sono state poste le linee guida per il sistema della Tariffa Puntuale.
Pare che tutti i sistemi basati sull’uso dei sacchi pre o post pagati non siano pertanto applicabili in quanto non garantiscono la tracciabilità del rifiuto conferito dall’utente. Resta tuttavia la possibilità di adeguarsi alle nuove indicazioni entro i prossimi 24 mesi.
DECRETO 20 aprile 2017
Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita’ di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. (17A03338) (GU Serie Generale n.117 del 22-05-2017)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158  «Regolamento  recante  norme  per  l’elaborazione   del   metodo normalizzato per definire la tariffa del  servizio  di  gestione  del ciclo dei rifiuti urbani»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme in materia ambientale e, in  particolare,  la  parte  quarta  recante norme in materia di gestione dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti inquinanti;
Visto l’art. 1, comma 667, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147, come modificato dall’art. 42, comma 1, della legge 28 dicembre  2015, 221, secondo cui «Al fine di dare attuazione al  principio  “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della  direttiva  2008/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre  2008,  entro  un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze,
sentita  la  Conferenza  Stato-citta’  ed  autonomie   locali,   sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale  della  quantita’  di  rifiuti  conferiti  al servizio  pubblico  o   di   sistemi   di   gestione   caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo  del servizio, finalizzati ad attuare  un  effettivo  modello  di  tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea»;
Visto l’art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013, secondo cui «i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale  della quantita’ di rifiuti conferiti  al  servizio  pubblico  possono,  con regolamento di cui all’art. 52 del decreto  legislativo  n.  446  del 1997,  prevedere  l’applicazione  di  una   tariffa   avente   natura corrispettiva, in luogo della TARI»;
Considerato il combinato disposto dei commi 668 e 688, dell’art.  1 della legge n. 147 del 2013, da cui  si  evince  che  la  misurazione puntuale della quantita’ di rifiuti, e’  finalizzata  ad  attuare  un modello di tariffa avente natura  corrispettiva,  di  cui  al  citato comma 668;
Considerato che tale tariffa commisurata al servizio  reso  e’  tra gli  strumenti  economici  piu’  efficaci  per   l’attuazione   della gerarchia gestionale dei rifiuti urbani ai sensi  dell’art.  179  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che la  determinazione  puntuale  della  quantita’  dei rifiuti prodotti dalle  singole  utenze  permette  di  rafforzare  il principio «chi inquina paga» nella gestione dei rifiuti urbani;
Acquisito il concerto del Ministero dell’economia e  delle  finanze espresso con nota protocollo n. 4242 del 1° marzo 2017;
Acquisito il parere  della  Conferenza  Stato-citta’  ed  autonomie locali, espresso nella seduta del 2 marzo 2017;
Decreta:
Art. 1 – Oggetto e finalita’
- Il presente decreto stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di:
 a) sistemi di misurazione puntuale della quantita’ di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico;
 b) sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.
- I criteri di cui al comma 1, sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea.
Art. 2 – Definizioni
- Ferme restando le definizioni contenute all’art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del  presente  decreto  si intende per:
 a) «rifiuto urbano residuo – RUR»: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
 b) «utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o piu’ utenze;
 c) «utenza»: unita’ immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
 d) «utenza aggregata»: punto di conferimento riservato a due o piu’ utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantita’ conferita da ciascuna utenza.
Art. 3 – Identificazione delle utenze, trattamento e conservazione dei dati
- L’identificazione delle utenze avviene mediante l’assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza, secondo quanto precisato all’art. 5.
- Il trattamento, la gestione e la conservazione dei dati personali devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decretolegislativo 30 aprile 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
- Le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati devono essere strutturate per garantire l’esattezza, la disponibilita’, l’accessibilita’, l’integrita’, l’inalterabilita’ e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per permetterne l’utilizzo facilitato, il riutilizzo e la ridistribuzione, come definito dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per un congruo periodo di conservazione e devono essere soggette a standard di sicurezza certificati.
Art. 4 – Criteri per la realizzazione di sistemi per la  misurazione  puntuale della quantita’ di rifiuti
- La misurazione puntuale della quantita’ di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantita’ di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
- Possono altresi’ essere misurate le quantita’ di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali.
- I sistemi di misurazione di cui al comma 1 devono rispettare quanto stabilito all’art. 6.
- Per la misurazione di frazioni o flussi di rifiuti conferiti diversi da quelli previsti al precedente comma 1, sono ammessi sistemi semplificati di determinazione delle quantita’ conferite.
Art. 5 – Requisiti  minimi  dei  sistemi  di  identificazione  e   misurazione puntuale della quantita’ di rifiuto
- L’identificazione dell’utenza a cui e’ associata la misurazione puntuale della quantita’ di rifiuto avviene in modalita’ diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto e’ conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con limitatore volumetrico. Il riconoscimento avviene mediante il codice utenza, ovvero attraverso altre modalita’ di univoca identificazione che permettano di risalire al codice utenza anche attraverso ad esempio il codice fiscale dell’utente titolare dell’utenza e dei suoi familiari conviventi.
- I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di:
 a) identificare l’utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza oppure attraverso l’identificazione dell’utente che effettua i conferimenti;
 b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume limitato o degli accessi nei centri comunali di raccolta effettuati da ciascuna utenza. I dispositivi e le modalita’ organizzative adottate devono garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, associato all’identificativo dell’utenza o del contenitore, con indicazione del momento del prelievo;
 c) misurare la quantita’ di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o indiretta in conformita’ a quanto stabilito all’art. 6.
Art. 6 – Misurazione della quantita’ di rifiuto
- La misurazione della quantita’  di  rifiuto  conferito  avviene mediante pesatura diretta, con  rilevazione  del  peso,  o  indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da  ciascuna utenza e puo’ essere:
 a) effettuata a bordo dell’automezzo che svolge la raccolta, attraverso l’identificazione del contenitore o del sacco;
 b) effettuata da un dispositivo in dotazione all’operatore addetto alla raccolta attraverso l’identificazione del contenitore o del sacco;
 c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta;
 d) effettuata presso un centro di raccolta.
- Nei casi di pesatura diretta, la quantita’ di rifiuti, per frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza (RIFut), e’ calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito (PESconf) per ciascuna utenza espresso in chilogrammi. Pertanto, la quantita’ di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut) e’ determinata dalla formula: RiFut = ΣPESconf.
- Nei casi di pesatura indiretta il volume dei rifiuti conferito e’ determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall’utente o dalla capacita’ del sacco conferito ovvero ritirato dall’utente oppure dalla dimensione dell’apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico.
- Nei casi di registrazione di cui al comma 3, la quantita’ di rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall’utenza (RIFut), puo’ essere calcolata anche come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento, o del sacco ritirato o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (Kpeso). Pertanto, la quantita’ di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut) e’ determinata come: RIFut = ΣVOLcont*Kpeso.
- Il comune stabilisce, per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto, il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densita’ media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantita’ totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.
- In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico puo’ essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.
- In caso di compresenza di sistemi di pesatura diretta e indiretta per la medesima frazione di rifiuto, la relativa quantita’ di rifiuti conferita dalla singola utenza (RIFut), e’ individuata mediante sommatoria dei quantitativi totali derivanti dalle singole modalita’ di misurazione. Sia nel caso di pesatura diretta che di pesatura indiretta le dotazioni elettroniche, i contenitori nonche’ gli strumenti di pesatura devono rispettare tutti gli standard tecnici applicabili, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4 in materia di protezione dei dati personali e di gestione informatizzata degli stessi.
Art. 7 – Determinazione  dei  conferimenti  nel  caso  di   utenze   aggregate domestiche
- Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini dell’applicazione della misurazione puntuale, le quantita’ o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all’utenza.
- Il riparto tra le singole utenze puo’ avvenire anche utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2, «Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche», di cui all’allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- L’uso dei parametri di cui al comma 2 e’ ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilita’ economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.
Art. 8 – Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche  all’interno di utenze aggregate
- Il rifiuto residuo proveniente dalle utenze non domestiche presenti in utenze aggregate deve essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche.
- Alternativamente, il comune utilizza i coefficienti di produttivita’ per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati nelle tabelle 4a e 4b, «Intervalli di produzione kg/m² anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche», di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero coefficienti di distribuzione ottenuti mediante appositi studi effettuati a livello locale ovvero coefficienti ottenuti dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti e delle quantita’ tipici del territorio di riferimento.
Art. 9 – Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale
- In fase di definizione della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune puo’ adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualita’ del servizio reso alla singola utenza, nonche’ al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.
- Le frazioni avviate al riciclaggio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi. In tali casi, l’utenza per la quale e’ stato svolto il servizio di ritiro e’ identificata ovvero e’ registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.
Art. 10 – Norme transitorie
- I comuni che, nelle more dell’emanazione del presente decreto, hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2017
Il Ministro dell’ambiente e  della tutela del territorio e del mare 
Galletti
Galletti
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan
Padoan
[Fonte Gazzetta Ufficiale]
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